ragazzi leggete questa sentenza della Cassazione in merito alla solidarietà del proprietario del veicolo in caso di sanzione al conducente al quale venga sospesa la patente:
ecco la massima:
27/04/2006 - Cassazione: niente solidarietà del proprietario del veicolo per la sospensione della patente al conducente
Il principio desumibile dall?articolo 6 della legge n. 689 del 1981 e dall?articolo 196 Codice della strada, secondo il quale degli illeciti amministrativi sanzionabili con il pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà, non è applicabile con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista nel caso di superamento di oltre quaranta Km. orari del limite di velocità, ove questo sia accertato mediante apparecchiatura autovelox e non contestato immediatamente.
La sanzione della sospensione ha natura personale ed afflittiva, incidendo sulla legittimazione alla guida, e gravando sull?atto amministrativo di abilitazione, mentre solo le sanzioni di natura patrimoniale sono suscettibili di essere oggetto del regime di solidarietà passiva che coinvolge il proprietario del veicolo.
la pronuncia in oggetto in pratica stabilisce che, a differenza delle sanzioni patrimoniali (es multa per 100?) per le quali il proprietario del veicolo risponde in solido col conducente (vuol dire che se non paga il conducente risponde anche il proprietario oppure che la notifica della multa può essere fatta anche al proprietario, il quale la paga e poi ha diritto di ripetere (si chiama diritto di rivalsa) dal conducente, nell'ipotesi in cui venga sospesa la patente al conducente e non vengano tolti i punti o per l'appunto non sia sospesa la patente allo stesso per qualche motivo, il proprietario non incorre in nessuna delle sanzioni.
ciao a tutti ed alle prox news....







