Messaggioda robi » lunedì 15 ottobre 2007, 11:26
Vi consiglio l'attenta lettura di quest'articolo, sul decreto appena varato.
Prime riflessioni sul decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160 recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”
di Massimo Mannucci
L’impressione che si ricava dalla lettura del testo del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 coordinato con la Legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160 recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” è che l’ obiettivo di aumentare il tasso di sicurezza sulle strade appare solo parzialmente raggiungibile.
In particolare, per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti il nuovo dettato normativo introduce una gradazione di sanzioni in rapporto al tasso alcolemico riscontrato. Ne deriva che la pena oggi prevista per coloro che guidano con un tasso alcolemico da 0,5 fino a 0,8 grammi per litro(g/l) è quella dell’ammenda da 500 a 2000 euro con la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, mentre nel regime previgente la pena dell’ammenda da euro 258 a euro 1032 si cumulava con quella dell’arresto fino ad un mese.
La previsione della sola ammenda consente al trasgressore di accedere all’oblazione ai sensi dell’art. 162 c.p. e di estinguere il reato pagando un terzo del massimo della pena ovvero meno di 700 euro. Verosimilmente, con il nuovo regime nel caso dell’oblazione, mancando una pronuncia di accertamento del reato, non potrà scattare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tale opzione interpretativa appare avallata dal fatto che il legislatore, mentre ha ritenuto di dover prevedere espressamente (v. comma 2 quater) l’applicazione delle sanzioni accessorie nel caso di sentenza di patteggiamento della pena che non implica un vero e proprio accertamento di responsabilità, non ha ritenuto di estendere tale previsione all’ipotesi dell’oblazione.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’accertamento etilometrico non possa essere effettuato per indisponibilità dell’apparecchio o per qualsiasi altra causa, ma gli agenti di polizia operanti riscontrino inequivocabili indici sintomatici dell’ebbrezza (linguaggio sconnesso, alito vinoso, precario equilibrio et similia) dovrà applicarsi la sanzione relativa alla fascia più lieve di reato, di fatto avendosi la prova dello stato di ebbrezza, ma non anche della esatta entità dello stesso, così che anche in dette circostanze il contravventore subirà conseguenze penali più blande di quelle finora sopportate.
Di problematica applicabilità appaiono le disposizioni del comma 2 bis dell’art. 186 CdS e quella analoga del comma 1 bis dell’art. 187 CdS che prevedono il raddoppio della pena se il conducente in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica “provoca un incidente stradale”. Sembra potersi escludere l’applicabilità della norma ad ogni caso in cui il contravventore rimane coinvolto in un sinistro; pertanto il giudice penale, prima di raddoppiare la pena, dovrà incidentalmente risolvere il problema della attribuzione della responsabilità.
Perplessità desta altresì il riferimento alla “recidiva nel biennio” contenuto nel comma II dell’art. 186 CdS come presupposto per la revoca della patente.
A tale proposito occorre osservare innanzi tutto che l’istituto della recidiva di cui all’art. 99 c.p., dopo l’entrata in vigore della Legge 251/05 cosiddetta “ex Cirielli”, è riferibile solo ai delitti (per giunta non colposi) e non anche alle contravvenzioni; inoltre nell’ipotesi di oblazione la violazione commessa non potrebbe mai rilevare come recidiva difettando nel caso di specie una sentenza di condanna: la sola peraltro annotabile sul casellario giudiziario.
Discutibile appare anche la scelta di restituire rilevanza penale alla guida senza patente sostituendo la sanzione amministrativa da 2.338 a 9.357 euro con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro, pena che consente quindi l’accesso indiscriminato all’oblazione, ma alla quale viene aggiunto l’arresto fino ad un anno “nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio”.
In tal caso il legislatore ha preferito il termine “reiterazione” a quello più tecnico di “recidiva”. Pertanto viene da chiedersi a cosa abbia voluto riferirsi: se ad una semplice denuncia nel biennio precedente ovvero ad una sentenza di condanna passata in giudicato necessaria per integrare la recidiva.
E’ appena il caso di notare che la prima opzione rischierebbe di conferire rilevanza giuridica alle banche dati delle forze di polizia le quali, allo stato, in attesa che i certificati dei carichi pendenti si riferiscano all’intero territorio nazionale, costituiscono l’unica fonte per accertare la reiterazione dei reati non ancora accertati con sentenza irrevocabile.
Qualora invece “reiterazione” fosse sinonimo di “recidiva” si incontrerebbero i medesimi limiti sopra descritti derivanti dalla possibilità di accedere all’oblazione.
E’ altresì opportuno sottolineare che, in passato, la sanzione penale per la guida senza patente era assai più aspra in quanto il legislatore del ’92 aveva previsto la pena dell’arresto da tre a dodici mesi e l’ammenda da 500 mila a due milioni di vecchie lire.
Altra previsione che determina un affievolimento del trattamento sanzionatorio è costituita dalla depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione. La nuova disciplina ha previsto infatti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2500 a 10mila euro, così sostituendo la sanzione penale dell’arresto e dell’ammenda.
Nel caso che la violazione sia “commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto” la somma da pagare varia da 3mila a 12mila euro. In tale ipotesi, a differenza di quella prima considerata della guida in stato di ebbrezza accertata, l’aumento di pena sembra prescindere dall’attribuzione di responsabilità nella determinazione del sinistro. Ne conseguono quindi prospettive di irragionevolezza laddove il soggetto sia immune da qualsiasi colpa.
La depenalizzazione dell’illecito rischia di presentare inoltre un profilo di illegittimità con riferimento all’art. 3 della Costituzione costituito dalla circostanza che la sanzione pecuniaria, tutt’altro che irrisoria, prevista in caso di rifiuto dell’accertamento determina una discriminazione sulla base delle capacità finanziarie tra coloro che saranno costretti a prestare il consenso a sottoporsi all’alcotest per mancanza di risorse economiche da destinare al pagamento della sanzione amministrativa e quelli che invece, grazie al proprio portafoglio, potranno essere liberi di scegliere se rischiare il procedimento penale, in caso di superamento dei limiti, ovvero pagare la sanzione amministrativa di importo variabile da 2500 a 12000 euro restando immuni da ben più gravose conseguenze di rango penale. E’ facile comunque prevedere un incremento dei rifiuti di sottoporsi al controllo e parallelamente dei ricorsi in sede amministrativa o davanti al giudice di pace per giustificare, magari con i pretesti più fantasiosi, il mancato consenso all’accertamento.
Infine la configurazione di tale condotta non collaborativa come semplice illecito amministrativo appare irragionevole rispetto alle sanzioni penali contemplate dal legislatore per fattispecie analoghe quali ad esempio il reato di cui all’art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità) e quello di cui all’art. 6 comma III Decreto Legislativo n. 286/98 (mancata esibizione dei documenti da parte dello straniero) che tutelano beni giuridici dello stessa tipologia e che, anzi, sembrano connotati da una minore offensività ed allarme sociale.
Tale disparità è suscettibile di ledere il principio di uguaglianza. Invero, alla luce della innovazione legislativa apportata al codice della strada, la pena prevista per i reati sopra citati può effettivamente apparire sperequata in eccesso, sottintendendo tale innovazione un sensibile mutamento dei valori morali e giuridici e della scala gerarchica in cui sono collocati.
La rilevante disomogeneità qualitativa e quantitativa del trattamento sanzionatorio previsto per tali reati rispetto alle previsioni del comma VII dell’art. 186 e del comma VIII dell’art. 187 CdS non sembra infatti trovare giustificazione nella maggiore sensibilità del bene giuridico tutelato. Poiché, al contrario, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti richiesti dagli organi di polizia stradale ha una valenza plurioffensiva che difetta invece nei reati concepiti ad esclusiva tutela della esigenza di identificare le persone sul territorio.
Di contro, se si ritiene equa la sanzione amministrativa per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, sembrano altresì ipotizzabili profili di incostituzionalità relativamente alle norme penali sopra menzionate a titolo di esempio, atteso che l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore dei fatti, comprometterebbe la finalità rieducativa della sanzione penale con conseguente violazione degli artt. 3, 27, comma III e 97 comma I, della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha avuto già occasione di esaminare questioni analoghe (sentenza n. 313 del 26 giugno 1990; n. 343 del 1993; n. 422 del 1993) dichiarando costituzionalmente illegittime, come palesemente irragionevoli, diverse previsioni di sanzioni penali giudicando che la loro manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti-reato si traduceva in arbitrarie e ingiustificate disparità di trattamento, o in violazioni dell'art. 27 comma III Cost.. In particolare la sentenza n. 343 del 1993 ha affermato che "la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale" provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito "produce ... una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27 comma III Cost., che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione".
Si può allora concludere che forse, alla luce della depenalizzazione attuata con i nuovi art. 186 comma VI e art. 187 comma VIII del CdS, i dubbi di legittimità sollevati sugli artt. 651 c.p. e 6 Decreto Legislativo n. 286/98, nella parte in cui prevedono le sanzioni penali dell’arresto e dell’ammenda, non appaiono del tutto manifestamente infondati.
Infine appare assolutamente di problematica applicazione la norma, nuova di zecca, del comma 7 bis dell’art. 157 CdS che introduce il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o fermata del veicolo, “allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria”. A prescindere dal fatto che la condotta punita appare connotata addirittura da dolo specifico con conseguenti difficoltà di prova, appare comunque assurdo estendere tale previsione all’ipotesi della “fermata” che, come definita dall’art. 157 lett b) CdS, è “la temporanea sospensione della marcia… per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”.
Da un lato è eccessivo pretendere lo spegnimento del condizionatore in tali circostanze e dall’altro è veramente arduo immaginare come possa l’agente accertatore verificare tale violazione se non penetrando all’improvviso nell’abitacolo per sorprendere l’automobilista, in attesa che la moglie acquisti il giornale all’edicola, a rinfrescarsi davanti alla bocchetta dell’ aria condizionata.
Basti pensare che in ogni altra circostanza di controllo di un’ autovettura ferma l’autista minimamente accorto non avrebbe difficoltà a spegnere l’impianto prima che possa venirne accertato il funzionamento.
Dobbiamo forse introdurre l’obbligo di dotare le autovetture di una luce supplementare esterna che segnali quando il climatizzatore è in funzione?
Nel frattempo consoliamoci pensando che talvolta, purtroppo sempre più spesso, il nostro legislatore riesce a suscitare la nostra ilarità.
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