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Drag8
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Messaggioda Drag8 » lunedì 6 novembre 2006, 21:57

parlando a dx e a sx di questo argomento è venuto fuori ditutto e di +.. chi mi diceva una cosa e chi mi diceva tuttoil contrario.. deciso ad approfondire l'argomento ho chiamato l'ufficio leva del mio comune.. che informandosi.. mi ha detto che la revoca era impossibile da chiedere..e poi .. casualmente parlando con un mio ex compagno di scuola, che adesso fà il vigile è scappato fuori che un ragazzo ha OTTENUTO LA REVOCA DELLO STATUS DI OBIETTORE DI COSCIENZA .. di seguito posto la sentenza..

ancora non so esattamente la strada da seguire .. vi posso anticipare che questo ragazzo ha chiesto prima la revoca al Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Ufficio Nazionale per il Servizio Civile il quale ovviamente l'ha respinta.. succesivamente ha fatto ricorso al Tar delle marche che ha accolto la richiesta e quindi revocato lo status..

ecco la sentenza:

N.00843/2006 REG. SEN.

N. 00193/2005 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 00193 del 2005, proposto da:
BOMPADRE Mario, rappresentato e difeso dall?avv. Daniele Granara, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del Tribunale

contro


la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, ed il MINISTERO della DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall?Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, avente ad oggetto diniego della revoca dello status di obiettore di coscienza, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Difesa;

Vista la propria ordinanza 23 marzo 2005, n. 208;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22/02/2006, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Mario Bompadre, dopo aver svolto il servizio civile sostitutivo di cui all?art. 1 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 nel periodo dal 21.8.1990 al 21.8.1991, ha intrapreso l?attività lavorativa di agente di polizia municipale presso il Comune di San Severino Marche.

Recentemente, avendo mutato le proprie precedenti opinioni, è pervenuto al convincimento dell?assoluta necessità che ogni Stato sia dotato di un proprio apparato difensivo e come tale debba essere protetto dai propri cittadini.

Pertanto, con istanza in data 15.11.2004, ha chiesto la revoca del provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, anche in ragione della necessità di dotarsi dell?arma di ordinanza per svolgere in maniera adeguata la propria attuale attività lavorativa.

Tuttavia l?istanza è stata respinta dal Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, con provvedimento , prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005, sul rilievo che ?il Consiglio di Stato, con parere n. 10425/04 espresso nell?Adunanza del 28.9.2004, ha ritenuto che l?attuale normativa non consenta l?adozione del provvedimento di revoca dello status di obiettore nei confronti di coloro che abbiano già svolto e completato il servizio civile?.

Il provvedimento è stato impugnato dall?interessato, con atto notificato il 18.2.2005, depositato l?8.3.2005, che ne ha chiesto l?annullamento, deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, articolate in cinque distinti motivi.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, che hanno dedotto la infondatezza dei motivi del ricorso, concludendo per la reiezione.

Con ordinanza 23 marzo 2005, n. 208, il Tribunale ha respinto l?istanza di sospensione dell?esecuzione dell?atto impugnato.

DIRITTO

1.- Il ricorso deve essere accolto, risultando, fondate, ed assorbenti, le censure di violazione dell?art. 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 con esso dedotte.

Non ignora il Collegio che l?atto impugnato è stato emanato uniformandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 10425/04; il Collegio ritiene peraltro di aderire alle conclusioni cui è pervenuto altro parere espresso dalla medesima Sezione del Consiglio di Stato (sez. III, n. 964/03), poiché maggiormente aderenti alla ?ratio? della vigente normativa, e formulate in maniera più persuasiva.

Ed invero, la L. 8 luglio 1998, n. 230 ha espressamente riconosciuto al cittadino un diritto soggettivo all?obiezione di coscienza, il cui esercizio risulta soltanto subordinato al mero riscontro, da parte dell?Amministrazione, della mancanza delle cause ostative tassativamente indicate dall?art. 2 della legge stessa.

A differenza di quanto avveniva nel vigore della L. 15 dicembre 1972, n. 772 (secondo la quale la decisione sulla domanda di obiezione, di carattere discrezionale, si configurava come concessione di un beneficio ed aveva, quindi, carattere costitutivo), in base alle norme della L. n. 230 del 1998, attualmente vigente, l?intervento dell?Amministrazione ai fini dell?accesso del singolo cittadino al servizio civile, alternativo al servizio militare, si estrinseca attraverso l?adozione di un atto meramente vincolato, che viene posto in essere a seguito di domanda presentata dall?interessato e in base al semplice riscontro dell?assenza delle cause impeditive individuate dalla legge.

In questo contesto, l?intervento dell?Amministrazione nel procedimento in questione ha, unicamente, finalità accertativo ? dichiarative della inesistenza, sul piano oggettivo, delle menzionate cause ostative all?esercizio del diritto di obiezione di coscienza, applicandosi in proposito, oltretutto, il meccanismo del silenzio ? assenso, in base all?art. 5, comma 2, della legge.

Trattandosi, dunque, di un diritto il cui esercizio è rimesso alla libera disponibilità del titolare, deve conseguentemente ritenersi che, in base ai principi generali in materia e nel rispetto delle forme prescritte, la rinuncia di tale diritto sia ugualmente consentita al medesimo titolare non solo in momento antecedente alla relativa opzione, ma anche dopo l?avvenuta ammissione al servizio civile, atteso che detta ammissione non appare idonea, comunque, non solo a costituire, ma neppure a modificare o ad estinguere la titolarità del diritto in questione.

2.- Aggiungasi, come esattamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, che l?atto impugnato si appalesa illegittimo anche in ragione della recente entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 226, che nell?ambito della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale ha di fatto abolito il servizio militare obbligatorio, sospendendo le chiamate per l?esercizio del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Allo stato attuale, quindi il provvedimento dichiarativo dello status di obiettore di coscienza, di cui alla pregressa normativa, ha perso ogni significato, sicché se non è più necessario ottenere un provvedimento dichiarativo del proprio status di obiettore, non si vedono le ragioni per cui ne debba essere inibita la revoca, ove sussista il mutato convincimento in merito da parte del richiedente.

3.- Per le argomentazioni che precedono il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato, restando assorbite le censure non esaminate.

4.- Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l?effetto, annulla il provvedimento del Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, prot. n. 2541/II/3 del 18.1.2005.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 22/02/2006, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

Liana Tacchi, Consigliere









L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE














IL SEGRETARIO









DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/10/2006

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE


tratto da:
http://www.poliziaregionale.it/
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Messaggioda mephistophele » lunedì 6 novembre 2006, 22:41

Quanta caxxo di burocrazia... :testate:
Non mi fidavo dell'avantreno e così ci ho messo una ruota in più!

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Messaggioda Drag8 » martedì 7 novembre 2006, 14:10

ierisera avevo postato un paio di quesiti

Salve,
ho visitato il vs sito dopo essere venuto a conoscenza delle due revoce per mezzo del ricorso al tar delle marche pubblicate di recente sul web. Mi ha informato di tale fatto due agenti di polizia municipale ex-obiettori che per loro status non prendono una parte dello stipendio.Sono anch'io un ex-obiettore a cui è stata preclusa la strada dei concorsi di polizia municipale\provinciale con l'uso dell'arma per i motivi che tutti sappiamo. A suo tempo feci domanda più che per il rifiuto delle armi, per altri ideali, quali il fare qualcosa di pratico e di utile per la comunità, andando a fare il servizio in un associazione di pubblica assistenza dove tutt'ora presto sevizio di volontariato ed anche, non lo nego, per rimanere vicino a casa.
Adesso a distanza di anni mi rimane stretto questo status..e vorrei chiedere la revoca!!.
Sono quindi a chiedervi qual'è il primo passo da fare, se avete già uno stampato pronto da mandare all'ufficio competente al ministero della difesa e quali sono i passi successivi da seguire..

Ringraziandovi anticipatamente per il tempo dedicatomi vi porgo i miei più distinti saluti,

Antonio Cartoni


..e stamattina rpontamente mi hanno risposto:

1) Rispondi, per favore, ai tuoi amici agenti che hanno dirittto alle stesse indennità contrattuali nazionali degli agenti armati
http://www.dirittiexobiettori.org/macerata.jpg
(a meno che non si tratti di altre indennità aggiuntive locali derivanti da contrattazione decentrata).

2) La domanda di revoca status, da mandare per raccomandata a/r all'ufficio naz. del servizio civile (via s. martino battaglia 6, roma), coi dati anagrafici, di servizio, di congedo e codice odc, ha senso solo se vuoi impugnare al tar il diniego automatico che ti ariverà dopo qualche mese.

3) Visto che la Camera sta esaminando 3 proposte di legge che vengono incontro alle nostre richieste, la cosa più utile che puoi fare è aderire alla nostra iniziativa e spedire e far spedire a questi deputati una lettera, o più lettere, simili a questa:


LETTERE SINGOLE E SENZA INDIRIZZI CUMULATIVI - URGENTI (solo cartaceo)

On....., Camera dei Deputati, Piazza Montecitorio, 00186 Roma

destinatari:

On. Mauro Betta

On. Francesco Bosi

On. Federico Bricolo

On. Francesco Brusco

On. Giovanni Crema

On. Tana De Zulueta

On. Fabio Evangelisti

On. Severino Galante

On. Pierfrancesco Gamba

On. Francesco Saverio Garofani

On. Pasqualino Giuditta

On. Pietro Rao

On. Massimo Nardi

------

Oggetto: proposte di legge di modifica dell'art. 15 della legge 230/98 in materia di obiezione di coscienza.

Gent. On. ......

nell'apprendere che Ella fa parte del Comitato Ristretto, in seno alla Commissione Difesa della Camera, incaricato di redigere il testo base unificato delle pp.dd.ll. 197, 206 e 931, sollecito la Sua attenzione sull'esigenza di addivenire ad una tempestiva modifica delle vigenti disposizioni vessatorie che limitano le attività o l'accesso ad alcune
professioni a 800.000 cittadini che hanno assolto gli obblighi di leva e servito la patria ai sensi di legge prestanto il servizio civile sostitutivo.
Confido (come già avvenuto al Senato nella scorsa legislatura) in una concordia tra le forze politiche al fine di rimuovere disposizioni vigenti di dubbia costituzionalità (per contrasto con il diritto al lavoro, alla libertà di pensiero e di espressione) che, anche dopo la sospensione a tempo indeterminato della leva, gravano sui cittadini di sesso maschile congedati
dopo la prestazione del servizio civile stesso, perpetuando discriminazioni tra nati prima e dopo il 1985 e tra cittadini di sesso diverso.
Ciò consentirebbe anche un pieno rispetto della Direttiva 2006/54/CE e con la precedente Direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 9 febbraio 1976 in materia di pari opportunità lavorative.

Distinti saluti

data, nome, cognome,indirizzo, firma


in risposta a questa:

La ringrazio per la celere e esaustiva risposta. Ho appena comunicato ai miei amici quanto scritto sull'allegato inviatomi, e a giorni spedisco e cercherò di far spedire quante più lettere possibile. Ringraziandola nuovamente per quanto fatto, rimanendo in attesa di buone nuove, le porgo i miei più cordiali saluti,
Antonio Cartoni


e prontamente:

Le lettere sono molto importanti per una soluzione definitiva del problema.
I parlamentari si muoveranno solo se vedranno che c'è una forte attesa.
Questi giorni sono decisivi.
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