Art. 146. (1)
Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4. (2)
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570. (2)
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
questo è l'articolo che si riferisce al passaggio col semaforo rosso.
Quello che ci interessa è il punto 3. per capire cosa abbia voluto intendere il nostro legislatore.
Non vi è giurisprudenza sul punto, tuttavia ad litteram è mia opinione che chi ha scritto questa insieme di norme abbia voluto specificatamente far riferimento ad un veicolo in movimento e non abbia contemplato anche la fattispecie come quella di chi spinga il veicolo a piedi.
Tuttavia, a mio parere si applica il n.2 cioè si equipara chi spinge il veicolo a piedi al pedone che attraversa col rosso per la cui condotta in violazione è prevista la sanzione sopra indicata.
Se fosse stata applicata la sanzione di cui al n. 3 anziché di cui al n. 2 farei certamente ricorso.
ps. ha ragione chi sostiene che si tratta pur sempre di una condotta che ha creato una situazione di pericolo per la circolazione
