Velox bast...o!

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Alexkw70
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Velox bast...o!

Messaggioda Alexkw70 » mercoledì 30 agosto 2006, 12:25

Ebbene si!

Propio ieri mi è arrivato un ricordino del raduno, anche a Tabauro .
Amanda! Dove scappi, eravamo in 3! :omologato:
Scherzo! Spero che non ti arrivi nulla.

A me al km 178+550 della SR71, comune di Bibbiena, 20 maggio ore 18:09. Sul quello stradone dritto c'è il limite di 50km/h e quel bastardo di autovelox infrattato chissà dove mi ha fatto la foto a 77km/h = 150? + 2 punti.

A Tabauro hanno fatto la foto qualche km prima da un'altra postazione fissa e non vorrei che sia a me che a lui arrivino altre sorprese dato che in quel pezzo viaggiavano in gruppo compatto e a quanto pare c'erano + autovelox fissi attivi.

Vi riporto il testo della multa:


I sottoscritti in servizio presso il comando p.m. di bibbiena, presa visione delle prove fotografiche depositate agli atti, hanno accertato che:

Il giorno 20/05/06 alle ore 18:09 all?alt. del km 178+550 - loc la nave nel Comune di Bibbiena Provincia di Arezzo il conducente del veicolo Yamaha targa XXXXX ha violato l?articolo : 142 c.8 - Punti:2
Alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando il limite di 10km/h e non oltre 40km/h.
Velocità accertata km/h 77, consentita km/h 50, superata di 22 km/h dedotta tolleranza di legge a favore del trasgressore di 5% minimo 5km/h, direzione veicolo da Arezzo verso Cesena. Rilevatore di velocità Traffiphot III-Sr matricola 593-100/60308 omologazione n.4130 del 24/12/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il regolare funzionamento dell?apparecchiatura viene verificato periodicamente dall?Agente accertatore. La prova fotografica è agli atti in visione presso il Comando, previa presentazione di domanda da parte dell?interessato obbligato in solido.
Proprietario. XXXXXX nato XXXX residente XXXX
Contestatzione immediata non effettuata ai sensi dell?art 4 del D.L. 30/06/2002 n.121 convertito in L. 01/08/2002 n.168. L?accertamento è stato effettuato su tratto di strada individuato con decreto del Prefetto di Arezzo del 5 luglio 2004 prot. D7/02 DEP - area IV. L?ubicazione della postazione fissa è adeguatamente segnalata tramite apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Il/I verbalizzanti/e - responsabile immissione dai dati ex art. 3 D. lgs. 39/93 : 2 - XXXXXXXX (firma)


Ho delle perplessità e alune domande:

1) C?è scritto che c?era apposità segnaletica verticale e orizzontale ma nessuno di noi 3 l?ha vista e tantomeno l?autovelox.

2) Su uno stradone del genere, in ottime condizioni e dritto come si fa a mettere il limite di 50km/h

3) Tale dispositivo di rilevazione di velocità, da come mi sono informato, esite un Decreto in cui quel modello, assieme ad un altro, deve essere tarato da un "Qualcuno" (società/ente) competente e autorizzato almeno una volta l'anno. "L?Agente accertatore", indicato nel verbale, che effettua il controllo periodico secondo Voi è riferito ad un "Agente della Polizia Municipale di Bibbiena"? Se si è autorizzato, rientra nelle competenze di un Vigile Urbano tarare il dispositivo di rilevazione di velocità? Come si può fare per vedere la documentazione del controllo taratura e controllare se è passato + di 1 anno dalla verifica?

5)Che dice l?art 4 del D.L. 30/06/2002 n.121 convertito in L.01/08/2002 n.168 che autorizza a effettuare la multa senza contestazione immediata.

6) Un solo verbalizzante e una sola firma sotto al verbale è legale?

Ho fatto richiesta della foto, avete visto mai, dato che viaggiavamo compatti, compare + di 1 targa e se la prendono in ... :ciapastatamponata: :ciapastatamponata: :ciapastatamponata:

Qualcuno vede qualche altra inesattezza/ perplessità e mi sa chiarire?

Insomma che bastardi, su uno stradone così e in extraurbano limite 50 e + di un velox attivo! :testate: :testate: :testate: Le mettiamo nell'album del raduno.

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Messaggioda rallysta » mercoledì 30 agosto 2006, 12:35

avevo saputo di tabauro...

mannaggia! :testate:

il limite non puoi contestarlo... la segnaletica bisognerebbe controllare, a volte non ci si fa caso...

la strada dei velox non tarati sò che è stata sfruttata molto...

robi forse potrà aiutare a capire meglio se e cosa si potrebbe fare x un eventuale ricorso...

ricordo che ne l caso venga respinto la multa raddoppia... quindi fallo solo se sei sicuro di potercela fare!

;)

ps: max solidarietà!
:rallysta: Dove passo io... Non cresce più l'erba! :ossom:

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Messaggioda Mattia » mercoledì 30 agosto 2006, 12:53

ciao Alessio, mi fa piacere rileggerti, non certo sapere che ti hanno impallinato :porca:

massima solidarietà :bene:
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Col 1000 son buoni tutti...
tant'è che l'ho preso anch'io


Immagine is very :ossom:

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Messaggioda Dr.Manetta » mercoledì 30 agosto 2006, 12:54

rallysta ha scritto:ricordo che ne l caso venga respinto la multa raddoppia... quindi fallo solo se sei sicuro di potercela fare!


:mmm: Sei sicuro? Mi sembra alquanto dittatoriale come norma... ma ormai non mi stupirei più di niente.

Massima solidarietà anche da parte mia. Per fare ricorso ci sono varie strade. Oltre a Robi che ti potrà sicuramente aiutare, esistono numerosi forum di discussione sugli autovelox e le multe collegate. Magari lì qualche spunto buono potresti trovarlo.
In bocca al lupo.

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Messaggioda 2LE » mercoledì 30 agosto 2006, 14:39

Cavolo mi spiace KW speriamo che con l'aiuto del mitico robi si riesca a fare qualcosa.
aiutooooooo!!!!!!!!! frenaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Quando la merda avra' un valore i poveri nasceranno senza il culo
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Messaggioda Drag8 » mercoledì 30 agosto 2006, 14:41

rallysta ha scritto:ricordo che ne l caso venga respinto la multa raddoppia... quindi fallo solo se sei sicuro di potercela fare!


rally questo è vero solo se fai ricorso al prefetto e ti viene respinto, per il giudice di pace rimane quello che è .. unica noia è quella di resentarsi all'udienza fissatta dall'ufficio del gdp competente per la zona dove è stata commessa l'infrazione...


kw da quello che ho letto.. sembra che sia stata una postazione fissa con tanto di bussolotto.. eccolo quà.. purtroppo come vedi .. non si nota un gran che.. anzi .. direi per niente!!!
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..e questo è lungo una strada.. Immagine


... il fatto che hai un solo agente in firma è perchè chi accerta l'infrazione è colui che inserisce la foto nel programma di gestione dei verbali.. e lo fà in ufficio , quando ha le foto sotto mano..

la procedura rientra nella norma.. in quanto in quel tratto di strada è stato disposto un decreto del prefetto il quale dopo una relazione da parte dell'ente propeitario della strada ha ritenuto pericoloso fermare i veicoli per contestate subito le infrazioni e per questo vengono notificate a posteriori..

detto questo .. ho un amico che lavora a cortona.. in ambito della polizia municipale.. mi informo un attimo su come funziona da quelle parti ..e ti faccio sapere meglio.. ok?!?
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Messaggioda Drag8 » mercoledì 30 agosto 2006, 15:08

ho avuto conferma che sono delle emerite tetine di vitello.. addirittura con questi bussolotti hanno beccato pure la municipale di cortona e gli hanno fatto pagare la multa.. mi ha detto che innazitutto puoi richiedere le foto.. potrebbe essere veramente che siete venuti tutti e tre nella stessa foto e a quel punto la puoi contestare benissimo.. altra cosa che puoi fare è richiedere il certificato di taratura.. che deve essere fatto presso un centro SIT o un centro di taratura europeo accreditato SIT (n.b. fino al 12 giugno 2006 in italia non c'erano centro di taratura con accreditamento SIT) con cadenza annuale proprio in virtù del fatto che questo apparecchio lavora senza operatore.. per fare queste due richieste conviene o chiamare i simpatici vigili a bibbiena, oppure inviare richiesta scritta, mezzo raccomandata presso il loro comando, sotto trovi un link da cui puoi scaricare un modello fac-simile per la richiesta.. a cui aggiungerai, se non l'hai già fatto anche la richiesta della foto..

http://home.tele2.it/boxer/index2.htm
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Taratura

Messaggioda Alexkw70 » mercoledì 30 agosto 2006, 16:45

Grazie 1000 dell'aiuto!

La multa è del 20/05/2006 sntecedente al 12/06/06.

Faccio subito la richiesta, grazie ancora! ;) ;)

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multa autovelox

Messaggioda robi » mercoledì 30 agosto 2006, 16:48

ciao Alessio ho piacere di rivederti sul forum, un pò meno sapere che ti hanno beccato col velox.
Mi sono posto le tue stesse domande circa la taratura, la mancata contestazione al momento dell'accertamento dell'infraziuone, ma al momento non posso darti una risposta esaustiva e precisa perchè sono ancora in vacanza a Palermo e tornerò in studio a Milano il 4 settembre.
Lì con l'aiuto delle banche dati (norme e giurisprudenza) saprò dirti qualcosa di più preciso.
Tanto ormai le mie ferie stanno finendo.... :testate: :testate:
La domanda preliminare che ti faccio è la seguente: ti conviene fare ricorso al giudice di pace per 150? e due punti patente?
Poi entriamo nel merito del ricorso, per verificare se la cosa è giuridicamente fattibile o meno.
A presto tra qualche giorno ti faccio sapere.
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Messaggioda Bendo » lunedì 4 settembre 2006, 15:00

Soccia se sei interattivo Robi, anche dalle ferie!!!

Come è andato il viggio di ritorno?
"Piego, quindi sono."
(Joe Bar)
ImmagineBendo :bob: :bendo:
"Poche osservazioni e molto ragionamento conducono all'errore,
molte osservazioni e poco ragionamento conducono alla verità."
(Proverbio cinese)

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ritorno....tragico

Messaggioda robi » mercoledì 6 settembre 2006, 11:23

Bendo ha scritto:Soccia se sei interattivo Robi, anche dalle ferie!!!

Come è andato il viggio di ritorno?


ciao Bendo, appena sono tornato a casa avevo la febbre a 38,5 sembravo la torcia umana dei fantastici 4.....devo ancora riprendermi....
scusa Kw appena mi ristabilisco risponderò esaustivamente alla tue e-mail.
ciao a tutti
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Re: Velox bast...o!

Messaggioda robi » giovedì 7 settembre 2006, 9:21

Alexkw70 ha scritto:Ebbene si!

Propio ieri mi è arrivato un ricordino del raduno, anche a Tabauro .
Amanda! Dove scappi, eravamo in 3! :omologato:
Scherzo! Spero che non ti arrivi nulla.

A me al km 178+550 della SR71, comune di Bibbiena, 20 maggio ore 18:09. Sul quello stradone dritto c'è il limite di 50km/h e quel bastardo di autovelox infrattato chissà dove mi ha fatto la foto a 77km/h = 150? + 2 punti.

A Tabauro hanno fatto la foto qualche km prima da un'altra postazione fissa e non vorrei che sia a me che a lui arrivino altre sorprese dato che in quel pezzo viaggiavano in gruppo compatto e a quanto pare c'erano + autovelox fissi attivi.

Vi riporto il testo della multa:


I sottoscritti in servizio presso il comando p.m. di bibbiena, presa visione delle prove fotografiche depositate agli atti, hanno accertato che:

Il giorno 20/05/06 alle ore 18:09 all?alt. del km 178+550 - loc la nave nel Comune di Bibbiena Provincia di Arezzo il conducente del veicolo Yamaha targa XXXXX ha violato l?articolo : 142 c.8 - Punti:2
Alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando il limite di 10km/h e non oltre 40km/h.
Velocità accertata km/h 77, consentita km/h 50, superata di 22 km/h dedotta tolleranza di legge a favore del trasgressore di 5% minimo 5km/h, direzione veicolo da Arezzo verso Cesena. Rilevatore di velocità Traffiphot III-Sr matricola 593-100/60308 omologazione n.4130 del 24/12/2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il regolare funzionamento dell?apparecchiatura viene verificato periodicamente dall?Agente accertatore. La prova fotografica è agli atti in visione presso il Comando, previa presentazione di domanda da parte dell?interessato obbligato in solido.
Proprietario. XXXXXX nato XXXX residente XXXX
Contestatzione immediata non effettuata ai sensi dell?art 4 del D.L. 30/06/2002 n.121 convertito in L. 01/08/2002 n.168. L?accertamento è stato effettuato su tratto di strada individuato con decreto del Prefetto di Arezzo del 5 luglio 2004 prot. D7/02 DEP - area IV. L?ubicazione della postazione fissa è adeguatamente segnalata tramite apposita segnaletica verticale e orizzontale.

Il/I verbalizzanti/e - responsabile immissione dai dati ex art. 3 D. lgs. 39/93 : 2 - XXXXXXXX (firma)


Ho delle perplessità e alune domande:

1) C?è scritto che c?era apposità segnaletica verticale e orizzontale ma nessuno di noi 3 l?ha vista e tantomeno l?autovelox.

2) Su uno stradone del genere, in ottime condizioni e dritto come si fa a mettere il limite di 50km/h

3) Tale dispositivo di rilevazione di velocità, da come mi sono informato, esite un Decreto in cui quel modello, assieme ad un altro, deve essere tarato da un "Qualcuno" (società/ente) competente e autorizzato almeno una volta l'anno. "L?Agente accertatore", indicato nel verbale, che effettua il controllo periodico secondo Voi è riferito ad un "Agente della Polizia Municipale di Bibbiena"? Se si è autorizzato, rientra nelle competenze di un Vigile Urbano tarare il dispositivo di rilevazione di velocità? Come si può fare per vedere la documentazione del controllo taratura e controllare se è passato + di 1 anno dalla verifica?

5)Che dice l?art 4 del D.L. 30/06/2002 n.121 convertito in L.01/08/2002 n.168 che autorizza a effettuare la multa senza contestazione immediata.

6) Un solo verbalizzante e una sola firma sotto al verbale è legale?

Ho fatto richiesta della foto, avete visto mai, dato che viaggiavamo compatti, compare + di 1 targa e se la prendono in ... :ciapastatamponata: :ciapastatamponata: :ciapastatamponata:

Qualcuno vede qualche altra inesattezza/ perplessità e mi sa chiarire?

Insomma che bastardi, su uno stradone così e in extraurbano limite 50 e + di un velox attivo! :testate: :testate: :testate: Le mettiamo nell'album del raduno.




ciao KW, finalmente ti posso rispondere, rispetto a quello di cui vorrei discutere, sarò costretto ad essere un pò sintetico.
Ho visto la tua domanda sul sito di adusbef e praticamente l'assenza di risposte alle tue perplessitrà. vediamo se riesco a fare di meglio intanto ti giro un articolo pubblicato su altalex sul velox.
In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione.



AUTOVELOX e PHOTORED:l?obbligo della TARATURA

(Avv. Antonio Tanza)


Il fine perseguito da ADUSBEF e dall?esponente è, ovviamente, solo quello di vedere riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada - alla certezza della violazione contestata.

Anche la Magistratura ha approfondito detto aspetto sollevato da alcuni cittadini che si sono opposti a verbali elevati servendosi di dette apparecchiature: Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1220/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1212/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 828/2005; Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.

Emblematica è, però, la sentenza del Tribunale di LODI.

Nel 1997 il Sig. C. P. avendo ricevuto una multa per eccesso di velocità decise di opporla rivolgendosi alla locale Prefettura, contestando la mancanza di adeguata taratura dell?autovelox mod. 104/C-2 (prodotto da Sodi Scientifica) utilizzato per i rilievi. Successivamente, vedendosi respinta l?opposizione, si rivolgeva alla Magistratura, all?epoca competente. In detta sede, venne disposta perizia tecnica d?Ufficio sull?autovelox: la perizia venne eseguita dal Dott. Paolo Soardo, direttore dell?Istituto Elettrotecnico Nazionale di Torino (IEN- G. Ferrarsi) ed attuale Presidente del Comitato SIT.

Le conclusioni del Tribunale di Lodi sono state sostanzialmente le seguenti:

uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;

nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;

non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;

in tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione;

tale preventivo controllo risulta ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile: in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.

Ovviamente, queste conclusioni devono essere applicate a qualsiasi modello di autovelox o photored.

Nel 2000 il MLLPP con lettera prot. 6050 del 20/09/00 ( Doc. 1) chiese alla Segreteria del SIT di provvedere all?acreditamento di Centri SIT per la Taratura di Autovelox, in quanto si stava predisponendo un capitolato tecnico per la taratura di tali dispositivi in conformità alle OIML-R91. Capitolato che sarebbe dovuto essere pubblicato sulla G.U. a partire dal gennaio 2001.

Questo capitolato non è stato ancora pubblicato.

Sino ad oggi, il Ministero (ex Ministero dei Lavori Pubblici) nelle omologazioni degli autovelox non ha menzionato la necessità di praticare la taratura periodica e solo nella recentissima omologazione prot. n. 4130 del 24 dicembre 2004 dei dispositivi denominati ?Traffiphot III-SR? e ?Traffiphot III SR-Photored V? si fa menzione della taratura (anche se non si dice da chi deve essere operata): ?Art. 5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi ?Traffiphot III-SR? e ?Traffiphot III SR-Photoed V? come misuratori di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale per l?utente, almeno con cadenza annuale?.

Ciò posto, è di tutta evidenza che gli autovelox / photored determinano gravi sanzioni amministrative (pecuniarie e di sottrazione di punti alla patente, con il conseguente rischio di sospensione / ritiro della stessa) e, dunque, detti strumenti ricadono sicuramente nell'ambito della c.d. ?metrologia legale? e, per garantire la correttezza delle misure, autovelox / photored devono essere periodicamente tarati.

Negli altri paesi UE e non (Francia, Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Portogallo, Svezia, Finlandia, Danimarca, Svizzera etc) gli autovelox vengono regolarmente tarati presso gli Istituti Metrologici Nazionali o Centri di Taratura accreditati equivalenti ai nostri Centri SIT, e riconosciuti in ambito Europeo da accordi multilaterali di cui anche l?Italia è firmataria (EA, European Accreditation).

In Italia ad oggi NON ci sono Centri SIT accreditati per la taratura degli Autovelox / photored e, quindi, nessuno di detti strumenti è conforme a quanto richiesto da norme e leggi vigenti.

Eppure, la legge è ben chiara in proposito.

Con Legge n. 273 dell?11 agosto 1991 venne istituito il Sistema Nazionale di Taratura. La legge 273/91 "Istituzione del Sistema Nazionale di taratura" individua gli Istituti Metrologici Nazionali : Istituto di Metrologia G. Colonnetti (IMGC), Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris (IEN) ed Istituto Metrologico delle Radiazioni Ionizzanti (IMRI) all'ENEA, ciascuno di quali nel proprio campo di competenze realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM N. 591 DEL 30/11/93, e dissemina le unità del Sistema Internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di Taratura accreditati di idonea valenza tecnica ed organizzativa denominati Centri di Taratura del Servizio di Taratura in Italia (SIT). I sopra menzionati Istituti Metrologici Nazionali sono stati recentemente accorpati in un unico ente denominato Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM)

In parole povere i Campioni Nazionali delle varie grandezze del SI (es. metro campione, unità di tempo, temperatura, pressione etc) sono realizzati e mantenuti presso gli IMP (Istituti Metrologici Primari) sopra menzionati, ora riuniti e denominati INRIM (Istituto Nazionale Ricerca Metrologica).

Il compito poi di disseminare queste grandezze sul territorio è affidato a Centri opportunamente accreditati denominati Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia), quindi un Centro SIT è preposto a tarare strumenti ed emettere relativi Certificati di Taratura (Certificati SIT).

Questa è l?unica via per ottenere la così detta "riferibilità" delle misure ai campioni nazionali, definita nella norma UNI 30012 punto 3.22 come "proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti? (effettuata dai Laboratori Nazionali o Centri SIT).

Le Norme UNI EN 30012 (parte 1°), ora integrate nelle UNI EN 10012, stabiliscono le operazioni da eseguire per garantire la conferma metrologica di uno Strumento di Misura, ove per conferma metrologica si intende ?l?insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l'utilizzazione prevista? (par. 3.1)

La conferma metrologica normalmente include: la taratura e la verifica; ogni aggiustamento o riparazione necessari e la conseguente nuova taratura; il confronto con i requisiti metrologici per l'utilizzo previsto dell'apparecchiatura; ogni sigillatura ed etichettatura richiesta.

A pag. 2 si cita : Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna,Svezia, Svizzera e Ungheria.

Pertanto le presenti Norme DEVONO essere applicate anche in Italia.

Relativamente a dette Norme 30012 si sottolinea come sulla copertina del testo è evidenziato che: ?la norma Europea EN 30012 ha lo status di norma Nazionale?

Pag. 1 ? ?Descrittori: strumenti per misurazione, misure campioni, materiale di riferimento, apparecchiatura di prova?;

il titolo "Sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazioni" (dove per conferma metrologica si intende tarare periodicamente uno strumento e verificare che soddisfi i requisiti di misura richiesti).

Pag. 2 ? ?Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale ............?

Pag. 15 ? par. 4.15 Riferibilità - qui si stabilisce che ?la riferibilità delle misure deve essere fatta rispetto ai campioni nazionali?, ed in particolare dove c'è l'* e la relativa nota, si menziona la legge 273/91 che, abbiamo visto, istituisce il Sistema Nazionale di Taratura ed i conseguenti Centri SIT preposti a fare tarature e rilasciare i Certificati di Taratura SIT.

Per riferibilità si intende ?proprietà del risultato di una misurazione consistente nel poterlo riferire a campioni appropriati, generalmente Nazionali od Internazionali attraverso una catena ininterrotta di confronti (catena di riferibilità)? (3.22)

Ad esempio il Provida (modello di Autovelox) misura i metri, per cui bisogna che un Centro SIT verifichi (cioè tari) che i metri misurati dal Provida siano corretti (entro una certa tolleranza) utilizzando qualcosa di più accurato. Questo qualcosa a sua volta deve essere tarato usando qualcosa di più accurato e così via, fino a quando l'ultima (o se guardiamo la catena metrologica dall'alto è la prima) taratura viene fatta da uno dei Laboratori Nazionali istituiti con la legge 273/91 (che nell'esempio è quello che detiene e mantiene il metro campione, cioè il Campione Nazionale per la grandezza "metro"). Di norma lo strumento usato dal Centro SIT per fare le misure viene tarato direttamente da uno degli istituti di cui sopra.

Certificato di Taratura

Pag. 11 ? par. 4.8 Registrazioni

Qui si identificano tutti gli elementi che devono essere registrati e quindi riportati sul ?Certificato di Taratura? al fine che questo mostri evidenza della taratura eseguita e della conferma metrologica, ovvero della conformità dello strumento ai requisiti di misura richiesti.

Le cose più importanti che devono essere riportati sono:

Dati completi identificativi dell?ente che emette il certificato

Dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione)

L'identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione

Dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità)

Campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali

Risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte)

Intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno)

L?errore massimo ammesso per ogni misura

le incertezze coinvolte nella taratura dell'apparecchiatura

l'identificazione della(e) persona(e) che esegue(eseguono) la conferma metrologica

l'identificazione della(e) persona(e) responsabile(i) per la correttezza delle informazioni registrate

La mancanza di una o più informazioni rende il Certificato NON CONFORME e pertanto inutilizzabile.

Detto ?Certificato di Taratura? deve essere emesso, solo ed esclusivamente, da un Centro SIT o equivalente in ambito Europeo, verificate che esistano quantomeno tutte le informazioni sopra richieste.

In Italia, attualmente non esistono Centri SIT per la taratura di Autovelox e photored.

Infine, per concludere con i riferimenti normativi, i Documenti e le Raccomandazioni emanate dall? OIML (Organisation Internationale de Metrologie Legale), di cui l?Italia è Stato membro e quindi moralmente tenuta a rispettarle, prescrivono le prove da effettuare sugli autovelox / photored (in quanto strumenti che ricadono nel campo della Metrologia Legale) :

Omologazione di tipo (o di modello), consistente nella verifica della conformità di un prototipo alle prescrizioni legali e normative ed in particolare alla R91 e secondo quanto richiesto dal documento D19 OIML

Verifica iniziale, consistente nel controllo della conformità degli strumenti prodotti rispetto al prototipo omologato (OIML D20)

Verifiche periodiche, allo scopo di verificare che le caratteristiche degli strumenti si mantengano nel tempo (OIML D20)

Tutte le suddette operazioni prevedono la taratura degli strumenti rispetto ai campioni nazionali (regolata dalla Legge 273/91).




Da tutto quanto esposto ne deriva inconfutabilmente l?invalidità, formale e sostanziale, delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei limiti di velocità e delle infrazioni semaforiche e, dunque, la nullità assoluta di tutte le contravvenzioni che vengono elevate ai danni dell?utenza stradale.

Va tutelato il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata ed in mancanza di taratura dette apparecchiature possono solo essere utilizzate (come utilmente già si fa sulla tangenziale ovest di Lecce) per evidenziare una velocità presunta di un autoveicolo non conforme al tratto di strada percorso.


Inoltre KW per quanto riguarda i motivi che hanno impedito agli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata della sanzione sempre su altalex è importante a mio avviso questa sentenza della cassazione recentissima (pubblicata ieri) che stabilisce che il Giudice di Pace debba verificare nel caso concreto che ci fossero le condizioni per non potere procedere alla contestazione dell'infrazione senza che siano sufficienti richiami a normative o ad altro.

L?art. 384[1] del regolamento di esecuzione al C.d.S. enuclea una serie di circostanze, nelle quali vien meno l?obbligo di procedere a contestazione immediata dell?autoveicolo. Tale dispensa sembrerebbe esonerare l?organo procedente di cui all?art. 12 C.d.S, comma 1[2], a procedere alla contestazione immediata. L?indicazione nel verbale di accertamento di una delle circostanze di cui al disposto dell?art. 384 reg. esec. C.d.S., costituisce una presunzione ex lege di esonero dalla contestazione immediata, oppure, l?organo giudicante (Prefetto o Giudice di Pace) potrebbe, tuttavia, sindacare l?operato dei verbalizzanti? Nella sentenza oggetto di commento, la Suprema Corte ha statuito che al giudice di merito non è preclusa la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i soggetti verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e pertanto, tenuti ad effettuare la contestazione immediata.

Nel caso de quo, gli ermellini hanno ribadito che l?esemplificazione dell?art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. e ?non significa che ogni qual volta sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l?indagine sulle concrete modalità del fatto?. A parere dei giudicanti, la dizione dell?art. 384 del regolamento sopra citato ?indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati?. Con il dictum in questione si è evidenziato che non esiste una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata qualora le circostanze di fatto emergenti come:

- l?apparecchio utilizzato (nel caso in esame Autovelox 104c/2),

- lo stato dei luoghi,

- la velocità dell?autoveicolo,

avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente. Anche in ipotesi come quelle testé delineate, il giudice di merito può, secondo il felice orientamento della Suprema Corte, indagare nel caso concreto, se effettivamente, nel momento in cui si è verificata la trasgressione alla norma del codice della strada, i soggetti deputati ad intervenire fossero realmente impossibilitati a farlo.

Il caso in esame

Tizio proponeva ricorso avverso verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di X, con cui gli veniva contestata violazione ex art. 142 C.d.S., comma 8. Nelle more, il giudice di merito annullava il provvedimento impugnato e l?Ufficio Territoriale del Governo di X, in persona del Prefetto, proponeva ricorso per cassazione, lamentando in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell?art. 142 C.d.S., commi 6 e 8, artt. 200 e 201 C.d.S. e art. 384 relativo Reg.to. Nel proposto ricorso si rilevava, altresì, che l?esemplificazione delle ipotesi prescritte nell?art 384 reg. esec. C.d.S. costituiscono ipotesi di presunzione ex lege di esonero a procedere a contestazione immediata e non sussiste nessun margine di apprezzamento al riguardo in sede di giurisdizione. Con la sentenza in epigrafe, il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso per i motivi su esposti.

(Altalex, 6 settembre 2006. Nota di Luca Bardaro)


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[1] Art. 384 reg. esec. e attuaz. C.d.S. - Casi di impossibilità della contestazione immediata (art. 201 C.d.S.) - I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione, per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito, in tempo successivo, ovvero, dopo che il veicolo oggetto del rilievo, sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque, nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.



[2] Art. 12, comma 1, C.d.S. ? Espletamento dei servizi di polizia stradale -

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto;




SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 11 aprile 2006, n. 8457

(Presidente M. Spadone, Relatore E. Malzone)



Motivi della decisione

Il Giudice di Pace di Castelvetrano, con sentenza n. 60/02 ha accolto l'opposizione proposta da L.F. avverso il verbale n. (OMISSIS) della Polizia Stradale di Trapani in data 11.5.01, notificato il 31.10.01, con cui gli veniva gli contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8 e gli veniva ingiunto di pagare la somma di L. 295.430, di cui L. 41.400 per spese di notifica, pari a Euro 158,58, ed ha annullato il provvedimento impugnato.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 142 C.d.S., commi 6 e 8, artt. 200 e 201 C.d.S. e dell'art. 384 relativo Reg.to, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, in base all'art. 384 Reg. C.d.S., l'impossibilità della contestazione immediata è presunta ex lege e nessun margine di apprezzamento sussiste al riguardo in sede di giurisdizione.

Il ricorso è infondato. L'esemplificazione dell'art. 384 Reg.to C.d.S., lett. e) non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l'indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell'art. 383 del menzionato regolamento, lett. e) indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell'apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2006.



In ogni caso ti lascio in mp il mio numero di cell per qualsiasi bisogno sono a disposizione.
ciao dal legale illegale così come mi ha soprannominato qualcuno
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Messaggioda Alexkw70 » venerdì 8 settembre 2006, 18:10

Robi!

Non sò come ringraziarti per l'auito che mi stai dando e penso che anche Tabauro può trarre molto aiuto dalle informazioni che mi hai dato.

Stampo tutto quello che mi hai scritto per rileggerlo una 3° volta con molta calma.

Ti faccio sapere al + presto le mie intenzioni e grazie 1000 per la tua disponibilità, spero di contracambiare!

Mi puoi mandare il cell. via mp ke non mi è arrivato.

Grazie ancora Robi! ;) ;) :bene:

robi
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multa

Messaggioda robi » venerdì 8 settembre 2006, 19:13

servo vostro :bene:
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Re: multa

Messaggioda Artax80 » lunedì 11 settembre 2006, 10:46

robi ha scritto:servo vostro :bene:

FIIICOO!!!!! :rido: :rido: :rido:


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