Erpiotta ha scritto:Magari lanciato a 130 km/h, con luci accese e lampeggiando, il solito furgoncino che ti vede arrivare, all'improvviso e senza freccia si sposta in corsia di sorpasso.
Tu freni, mentre le pulsazioni salgono e la pressione arteriosa pure, riesci ad evitare l'impatto per pochi centimetri....ma se l'impatto non riesci ad evitarlo, che succede?
Dovresti avere ragione al 100%, ma come fai a dimostrarlo?
Se sei steso a terra con fratture, difficilmente hai la lucidità di cercare testimoni o prendere numeri di targa....
eccomi ho già risposto nel mio habitat naturale, però mi mancava il particolare del sorpasso.
per cui vi dico che in linea teorica di applica l'art. 149 c.d.s.
Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli.
1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 355 a euro 1.427, salva l'applicazione del- le sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI.
Nel caso di specie, chi sorpassa ha la precedenza, ma in ogni caso lo spostamento dei veicoli deve essere debitamente ed adeguatamente segnalato mediante l'uso di lampeggianti luminosi (frecce).
Se avveniva l'impatto, cosa questa scongiurata per fortuna, la colpa era di chi si è spostato senza segnalarlo