sentenza interessante

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sentenza interessante

Messaggioda robi » giovedì 25 ottobre 2007, 10:43

AUTOVELOX IN CITTA' E' NECESSARIA LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA


Questa decisione sembra rilevante perché, come si sa, la Polizia Municipale confida assolutamente sul fatto che quando l’eccesso di velocità è rilevato con l’autovelox non sarebbe affatto necessario né fermare il conducente, né sarebbe affatto necessaria alcuna presenza di agenti.

Il giudice, invece, ha sentenziato che è bensì non necessaria la contestazione immediata sull’autostrada e sulle strade di grande circolazione, ma nei pressi della città la contestazione immediata è del tutto necessaria in quanto essa costituisce un elemento di legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento.

Il giudice, infatti, ha evidenziato che, poiché l’autovelox del rilevamento in oggetto è praticamente nei pressi della città, e poiché la velocità del mezzo era tale da consentire sia l’inseguimento, sia l’arresto del veicolo da parte degli agenti, questi ultimi, pertanto, avrebbero dovuto appunto precedere a fermare il mezzo e a contestare, immediatamente, la sanzione al conducente.

Atteso che la Polizia Municipale non ha proceduto a fermare il veicolo in contravvenzione, e considerato che a verbale non ha neppure spiegato il motivo per cui non lo hanno fatto, ma si è limitata a ripetere le frasi rituali (“la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale modello AX 104 C2 consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”), il verbale deve pertanto essere annullato.

(Altalex, 25 ottobre 2007. Nota di Enrico Ancillotti)




Giudice di Pace

Castelfiorentino

Sentenza 4 aprile 2007

SENT. N. 105/2007
R.G. N. 116/2006

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il giudice di pace di Castelfiorentino

Dott. Carlo Farsetti

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile icritta al al nr rg

Promossa da F.F.

...

Contro

Comune di Gambassi

Svolgimento del processo

Il ricorrente F.F. proponeva opposizione al verbale di accertamento n.78/A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale del comune di Gambassi Terme per la violazione di cui all’art. 142 comma 8 C.d.S., e per i motivi esposti, concludeva per l’accoglimento del medesimo.

Si costituiva per il comune di Gambassi Terme, il delegato del Sindaco, il quale depositava articolata memoria istruttoria, alla quale si riportava, concludendo per il rigetto del ricorso.

Espletata la necessaria istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione

Motivi della decisione

L’opposizione attiene alla violazione di cui all’art.142 comma 8 cds, argomento ampiamente dibattuto ed oggetto di numerose e note sentenze di legittimità della Suprema Corte di Cassazione.

La ricorrente, eccepiva, in particolare la omessa contestazione immediata da parte della Polizia Municipale, che aveva provveduto, successivamente, a notificare il verbale di accertamento.

Nel predetto verbale di accertamento opposto, la Polizia Municipale di Gambassi terme, ai sensi di quanto previsto dagli art.201 cds e 384 del reg. di esecuzione del cds, motivava la omessa immediata contestazione della violazione stradale, con la specifica motivazione di cui al punto “E” del predetto articolo, e cioè: “la violazione non era immediatamente contestata poiché l’accertamento della velocità con l’apparecchiatura indicata nel verbale –modello AX 104 C2 – consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”

Nella fattispecie, il luogo ove è avvenuto l’accertamento è risultato essere “il cento abitato della frazione di Case Nuove del Comune di Gambassi”, così infatti risulta riportato nelle memoria istruttoria prodotta dal delegato del Comune di Gambassi.

La contestazione immediata ai sensi dell’art.200 cds, ove è possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione, salvo tuttavia, detta contestazione non sia possibile, nel qual caso a norma dell’art.201 cds, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, ma con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte delle autorità amministrativa preposta (Corte di Cassazione Sez II 12.X.2005 n°19677), in sintesi al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e di mezzi.

Nella fattispecie, la violazione è avvenuta “in centro abitato” e quindi in circostanze particolari, per cui è verosimile che la velocità di scorrimento delle auto in quel luogo sia “mitigata” dalla stessa viabilità e dal basso limite di velocità ivi esistente – 50 Km/h-, condizioni che, di per sé, permettono la possibilità di intimare l’alt alle auto in transito.

Inoltre la stessa velocità rilevata sul mezzo del ricorrente -84 km/h-, infatti, pur in evidente violazione del limite esistente, non può ritenersi una velocità particolarmente eccessiva, tale da apparire quella di un mezzo “lanciato”, per cui fosse impossibile intimare l’alt, anche perché, nel caso, io suo arresto, poteva essere eseguito, anche mediante inseguimento, senza mettere a repentaglio la situazione di traffico e la stessa incolumità delle persone, oppure intimando l’alt “con gesti normali”, essendo facilmente percettibile e valutabile “de visu”, una velocità di oltre 30 km/h rispetto al limite previsto, per poi esibire e documentare al conducente l’accertamento risultante dall’apparecchio, oppure posizionando l’altro agente immediatamente a valle dello apparecchio stesso, ovvero mediante “l’uso del fischietto” (previsto dagli artt.12/IV e 182 II del regolamento di esecuzione del cds) utilizzabile restando in tal caso dinanzi o vicino all’apparecchio rilevatore di velocità-monitor (che emette immediatamente al passaggio del mezzo, un piccolo segnale sonoro), atteso che il particolare “sibilo acuto e stridulo” emesso dal fischietto, può raggiungere l’udito e l’attenzione del conducente (specie quando la velocità non è particolarmente eccessiva) oppure ancora, usando, in tali casi (centro abitato) una apparecchiatura tipo “telelaser”, che rileva la velocità del veicolo in tempo molto antecedente (anche 500 metri) al suo effettivo passaggio, consentendo facilmente l’intimazione di arresto al conducente del veicolo, è l’apparecchio attualmente più usato, specie nei centri abitati.

C’è da considerare, inoltre, che le modalità ed i tempi di arresto di un mezzo, al giorno d’oggi sono particolarmente facilitati, abbreviati e resi meno pericolosi, dai numerosi dispositivi, di cui i medesimi (moto comprese) vengono fornite, a titolo esemplificativo ricordiamo: eba (fermata di emergenza assistita), ebd, ebv (controllo elettronici della frenata) esp, dsc (controllo elettr. Stabilità), tali dispositivi, anche a velocità nell’ordine di 70-80 km/h ed oltre, consentono al conducente la possibilità di arrestarsi in spazi relativamente brevi, senza sbandamenti o pericolose deviazioni, e quindi in piena e totale sicurezza di controllo.

Detto questo, tutto ciò va ad intaccare, il principio cardine dell’art.200 cds, quale regola di carattere generale, espressamente sancita a tutela dell’effettivo esercizio di difesa da parte del cittadino, diritto costituzionalmente garantito al fine di consentire allo stesso di esprimere nella immediatezza dell’evento inflazionale le proprie ragioni alla violazione che gli viene imputata, ritenuto elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione, deve essere, da parte della P.A., adeguatamente e compiutamente provato e soprattutto motivato.

Diversamente da ciò che può avvenire nelle autostrade, nelle strade extra urbane principali o secondarie o urbane di scorrimento, ove per la forte velocità di scorrimento impressa ai mezzi, e per i maggiori limiti di velocità ivi esistenti, l’arresto del veicolo può, in effetti, essere arduo e/o pericoloso, sia per l’accertatore che per il conducente, e quindi in pratica, diviene impossibile la contestazione immediata.

Nel caso in esame, senza invadere l’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio della P.A., atteso l’esistenza di particolari condizioni, per le quali e nelle quali vi era la reale possibilità di operare alla contestazione immediata, alla medesima faceva obbligo, un a motivazione più specifica e completa, che non si limitasse a riportare (come risulta nel verbale de quo”) la sola “preconfezionata” formula, seppure realistica, che l’”omessa contestazione immediata era dovuta perché l’apparecchiatura usata consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo”, di cui al punto “E” dell’art.201 bis cds , ma, occorreva che, in riferimento agli atti e comportamenti dovuti, o eventualmente compiuti anche con esito negativo, integrasse la motivazione con uno specifico riferimento ai medesimi, e quindi aggiungesse nel verbale “de quo” anche la motivazione: “che il mezzo, con riferimento alla mancata immediata contestazione, era impossibile fermarlo in tempo utile e nei modi regolamentari”.

Tale suppletiva motivazione, non è specificamente riportata nel verbale, e quindi il medesimo appare di carente o insufficiente motivazione, con riguardo a giustificare la omessa contestazione immediata, e quindi illegittimo, (in tal senso Corte di Cassazione Sez. I civile 27.1.2006 n°1752 Pres. Cappuccio Est. Del Core).

L’art.384 del reg di esecuzione del cds, così come l’art.201 bis cds, invocato dalla stessa P.M. indicano infatti i casi di “massima”, e “a titolo esemplificativo” nei quali si può invocare la materiale impossibilità della contestazione immediata, ma ciò non significa che la P.M. debba limitarsi e far riferimento, nella propria motivazione, ad un solo caso, atteso che per le particolari condizioni di accertamento appariva possibile operare una contestazione immediata, e quindi avrebbe dovuto ampliare la motivazione, riportando e menzionando nel verbale, anche l’altra ipotesi, e cioè che non era stato possibile fermare il veicolo, in tempo e nei modi regolamentari.

Dall’altro canto è bene ricordare, il principio enunciato e più volte confermato dalla Suprema Corte di Cassazione, per tutte vedi Cassazione Civile Sez 5 1999 n°5095, per cui “la Pubblica Amministrazione, nei procedimenti di opposizione agli illeciti amministrativi, ai fini dell’onere della prova, assume la veste sostanziale di attore, con la conseguenza che ne discende e cioè che ove non adempia all’onere di dimostrare compiutamente la esistenza dei fatti costitutivi l’illecito, secondo il disposto del citato art.23 comma 12 legge 689/81 l’opposizione deve essere accolta”.

Non essendo, quanto sopra, evidenziato, riportato nel verbale di accertamento “de quo”, la motivazione di omessa contestazione immediata, appare carente e/o insufficiente, e viene dichiarata illegittima, ne consegue quindi l’esistenza di un vizio di legittimità dell’accertamento che si ripercuote inevitabilmente e conseguentemente sull’atto destinato a rappresentare e manifestare all’esterno e cioè il sommario processo verbale di accertamento (in tal senso Cassazione sez I 15.11.2001 n°14313)- Anche perché nel sistema del codice della strada “la contestazione immediata costituisce un elemento di legittimità strutturale e essenziale per la correttezza e la legittimità del procedimento” (Cassazione sez I 21.3.002 n° 4048, cassazione sez I 22.8.2001 n.11184).

Accertata e dichiarata l’illegittimità della omessa contestazione immediata, la conseguente illegittimità del verbale di accertamento assorbe le altre questioni relative alla violazione di cui sui duole il ricorrente.

Il ricorso viene accolto e il verbale annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa fra le parti. Si dà atto di aver dato lettura del dispositivo al termine della udienza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Castelfiorentino, accoglie il ricorso, annulla il verbale di accertamento n° 78 A 2006 V elevato dalla Polizia Municipale di Gambassi Terme. Spese compensate.





UN CARO SALUTO DAL VOSTRO LEGALE ILLEGALE
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Messaggioda k3pp0 » giovedì 25 ottobre 2007, 10:50

Uhm...a me hanno preso due velox in un ora e mezza...andata e ritorno, a 90kmh con limite 70, appena fuori (un km) dal centro abitato.
Sono 300 eurini di multa...
dici che vale la pena mettere in mano ad un avvocato e andare dal gdp?
(il tutto a siracusa..)

edit: ho visto che qua l'infrazione è IN un centro abitato, iio invece mi trovavo fuori...mi sa che tocca pagare...
quando non riesco con le parole, provo con un rutto... [Sto arrivando...]

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Messaggioda robi » giovedì 25 ottobre 2007, 11:11

IO PROVEREI E POI IL RICORSO LO PUOI FARE DA SOLO NON C'E' BISOGNO DELL'AVV. CERTO SE C'E' è MEGLIO.
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Messaggioda ral_pantone » mercoledì 11 giugno 2008, 23:34

k3pp0 ha scritto:Uhm...a me hanno preso due velox in un ora e mezza...andata e ritorno, a 90kmh con limite 70, appena fuori (un km) dal centro abitato.
Sono 300 eurini di multa...
dici che vale la pena mettere in mano ad un avvocato e andare dal gdp?
(il tutto a siracusa..)

edit: ho visto che qua l'infrazione è IN un centro abitato, iio invece mi trovavo fuori...mi sa che tocca pagare...


ciao
se ci sono anche altri estremi direi che tentare non nuoce!!
e se vuoi risparmiare fai senza avvocato... se il giudice di pace ritiene che tu abbia ragione, te la da anche se il ricorso non è perfetto ;)

vorrei solo fare presente che in italia mi pare che un giudizio di un giudice di pace non crei una regola, nel senso che ogni giudice verifica il caso particolare...

anche io lo scorso anno ho preso due multe a distanza di due ore, nello stesso posto.
ho fatto due ricorsi vincendoli entrambi, e tra i vari motivi ed irregolarità ho capito che il piu grave era il fatto che il velox fosse nascosto,

Da agosto del 2007 il codice della strada preveder che le postazioni siano ben segnalate e visibili!! :)
ciaoo

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Re: sentenza interessante

Messaggioda husqy » lunedì 16 giugno 2008, 21:58

Bene bene Sti puffi gambassini che mettono la macchinetta alla fine della discesa o nell'unica strada dritta di 2km a 2 corsie per senso di marcia con limite di 50km per una volta l'hanno avuta in tasca :mattarel:

p.s. quella strada la faccio sempre a 40! si mettono su ambedue le corsie, e sono in auto quando fanno le multe però nn ti fermano :moon:
"Ezechiele 25,17.Il cammino dell' uomo timorato è minacciato da ogni parte dall inequità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi...."
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Re: sentenza interessante

Messaggioda Artax80 » martedì 17 giugno 2008, 13:07

husqy ha scritto:Bene bene Sti puffi gambassini che mettono la macchinetta alla fine della discesa o nell'unica strada dritta di 2km a 2 corsie per senso di marcia con limite di 50km per una volta l'hanno avuta in tasca :mattarel:

p.s. quella strada la faccio sempre a 40! si mettono su ambedue le corsie, e sono in auto quando fanno le multe però nn ti fermano :moon:

il 95% delle volte addirittura restano all'interno dell'auto posteggiata in una strada secondaria poco distante dal rilevatore di velocità.... :senza_speranza: ..e il più delle volte all'interno dell'auto c'è proprio il Comandante della Polizia Municipale di Gambassi Terme :mattarel:

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Re: sentenza interessante

Messaggioda Drag8 » martedì 17 giugno 2008, 13:16

Artax80 ha scritto:
husqy ha scritto:Bene bene Sti puffi gambassini che mettono la macchinetta alla fine della discesa o nell'unica strada dritta di 2km a 2 corsie per senso di marcia con limite di 50km per una volta l'hanno avuta in tasca :mattarel:

p.s. quella strada la faccio sempre a 40! si mettono su ambedue le corsie, e sono in auto quando fanno le multe però nn ti fermano :moon:

il 95% delle volte addirittura restano all'interno dell'auto posteggiata in una strada secondaria poco distante dal rilevatore di velocità.... :senza_speranza: ..e il più delle volte all'interno dell'auto c'è proprio il Comandante della Polizia Municipale di Gambassi Terme :mattarel:


.. x meglio dire LA .. faceva la givilessa a monteroni.. s'è fatta odiare da tutto il paese.. non dico altro..
quella è bastarda nell'anima..
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Re: sentenza interessante

Messaggioda Artax80 » mercoledì 18 giugno 2008, 9:57

Mah...se non si sono avvicendati o non ha cambiato sesso io lo conosco come uomo... :mmm:

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Re: sentenza interessante

Messaggioda Drag8 » giovedì 19 giugno 2008, 8:00

Artax80 ha scritto:Mah...se non si sono avvicendati o non ha cambiato sesso io lo conosco come uomo... :mmm:


:porca: .. io ero rimasto a lara.. poi ci stà che siano cambiati..
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