Tuning legale?

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Tuning legale?

Messaggioda k3pp0 » giovedì 20 settembre 2007, 10:06

Da qualche tempo medito sul cambio del sottocodone e portatarga alla moto.
Immaginavo ci fossere beghe legali in merito ma non figuravo quali.

Riassumo quello che ho letto in questi ultimi giorni:

1. portatarga aftermarket è illegale. altera le specifiche di costruzione e si rischia grosso: ritiro del libretto e passaggio in motorizzazione. Multa intorno ai 500 euri.

2. portatarga ok se inclinato meno di 30°

3. portatarga ok se inclinato meno di 30° e con catarifrangente inferiore.

4. portatrga è nel limbo dei componenti legali a discrezione dell'agente che ti ferma. Si rischia da una multa di qualche decina di euro a.... boh forse la galera :rido:

Seriamente non so cosa fare. Qualche modifica mi piacerebbe, la targa non la terrei mica a mò di vassoio...mi basterebbe sapere che girando con targa bene in vista e dentro i 30° e frecce ben visibili posso tornare a casa col libretto.

Robiiiii? :coram te:
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Messaggioda Fili_speed » giovedì 20 settembre 2007, 10:45

non faccio l' avvocato ma il punto 3 è quello giusto.

delportatarga non si parla per niente, potresti anche non averlo purchè l' inclinazione della targa non superi i 30°.
il catarifrangente deve esserci.

un agente per multarti deve verificare che l' inclinazione della targa sia superiore ai 30°!!
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mrtomy
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Messaggioda mrtomy » giovedì 20 settembre 2007, 10:48

Allora,ci sono tantissimi pareri discordanti...In sintesi te ne propongo due,1 a favore(o quasi) e uno contro..

1)Mittente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Oggetto: Portatarga inclinabile di vostra produzione

Con riferimento alle rgomentazioni esposte da codesta ditta, riguardanti la possibilità di montare sui veicoli a motore a due ruote un particolare portatarga di tipo mobile-reclinabile, si comunica:

-che,fra le caratteristiche costruttive essenziali soggette a regolamentazione vi è l'alloggiamento targa e non il portatarga. I motococlisti infatti devono rispondere alle norme tecniche specifiche contenute nella direttiva comunitaria 93/94 modificata dalla direttiva 1999/26/CE relativa a "Alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote". Non vi è nessuna norma specifica relativa al portatarga purchè quest'ultimo sia istallato all'interno dell'alloggiamento previsto per la targa.
Pertanto, qualora il portatarga in questione risulti applicabile all'interno dell'alloggiamento targa previsto in sede di omologazione, non si dovrà procedere ad aggiornamento della carta di circolazione.
-------------------------------------------------------
Le norme relative all'alloggiamento targa riguardano:
!. Dimensioni dell'alloggiamento
2. Posizione dell'allogiamento
3. Famosi 30°
4. Altezza massima
5. Visibilità geometrica


2)Tratto da un post su un Forum:

"Comunque ho appena terminato una conversazione telefonica con l'ingegnere della motorizzazione (D.T.T.) nella regione in cui opero, per sentire un suo parere in merito ai motociclisti che asportano l'alloggiamento targa e parafanghetto per poi inserire questa sotto la sella in modo inclinato esteriormente più di 30° gradi. La risposta dell'ingegnere anche se ciò che dice è un parere personale è stata : IN QUESTO CASO LA MOTO DEVE ESSERE MANDATA A TUTTI I COSTI A REVISIONE (Art. 78 ) PERCHE' IL MOTOCICLISTA HA MODIFICATO DEGLI ELEMENTI CHE ANCHE SE NON RIPORTATI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE MA SONO DETTAGLIATAMENTE INSERITI NEL CERTIF. DI OMOLOGAZIONE DELLA CASA COSTRUTTR. DELLA MOTO CHE SAREBBE UNA DOCUMENTAZ. IMPORT. AL FINE DI OTTENERE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE. Infatti, continua l'ingegnere, se sul CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE non vi è scritto la moto e costituita da :

1)allogg. targa alta cm.......larga..... ecc

2)parafag. ecc

Questa moto non potrà mai dico mai ottenere la carta di circolazione anche se il punto la parola allogg. targa e parafango non sono inseriti chiaram. sulla carta di circolaz., ma comunque fanno parte di quelli elementi che scritti nel certificato di omologazione che ben diverso dalla carta di circolazione non possono fare almeno al fine di ottenere quest'ultimo.
Spero di esssere stato abb. chiaro."

E' un gran casino... :mmm: :mmm:
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Messaggioda k3pp0 » giovedì 20 settembre 2007, 10:49

Fili_speed ha scritto:un agente per multarti deve verificare che l' inclinazione della targa sia superiore ai 30°!!


Si, ho presente.Hanno goniometro e compasso nella camionetta.

Bene....ma li fanno gli aftermarket col catarifrangente? :mmm: :mmm:
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Messaggioda mrtomy » giovedì 20 settembre 2007, 10:53

k3pp0 ha scritto:
Fili_speed ha scritto:un agente per multarti deve verificare che l' inclinazione della targa sia superiore ai 30°!!


Si, ho presente.Hanno goniometro e compasso nella camionetta.

Bene....ma li fanno gli aftermarket col catarifrangente? :mmm: :mmm:

Certamente!!!Quelli della Rizomahttp://www.rizoma.it/IT/Prodotti/ProdottiUniversal.cfm?ID_categoria=11
Ma costano un botto!!!99 eurozzi!!!
Ti puoi sempre comprare un catarifrangente adesivo!!!

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Messaggioda k3pp0 » giovedì 20 settembre 2007, 10:59

Il catarifrangente, al pari delle frecce e luci, deve essere omologato e averela punzonatura.

Mi par di capire che se:

1. la targa è meno inclinata di 30°
2. il portatarga nuovo è posizionato esattamente dove alloggiava il vecchio
3. è presente il catarifrangente omologato

dovrei essere a posto.
Non ho il problema della luce targa perch è integrata nel fanale posteriore che non viene in alcun modo mdoficato quindi continuerà a fare il suo porco lavoro anche con il portatarga nuovo.


Se poi becco il vigile temperacazzi può contestarmi pure il fatto che abbia comprato una moto con meno di 100 cv e che sono un fermo... :rido: :rido:

Ps:

http://snipurl.com/1qxxt ecco il catarifrangente.
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Messaggioda mrtomy » giovedì 20 settembre 2007, 14:32

Appena preso dal Tinga...


mi permetto di riportare quanto avevo già scritto in un topic simile...

il discorso PORTATARGA e quello FRECCE/SPECCHI/ALTRO sono 2 cose DIVERSE!

Nel codice della strada non viene MAI nominato il "portatarga"...ma si parla di ALLOGGIAMENTO TARGA....se ne parla per la precisione nell'appendice V del codice della strada

Link a pagina di Aci.it

al paragrafo disposizioni fiscali

in questa appendice vengono citati tutte quella parti IMMODIFICABILI della moto e sanzionate dal terribile articolo 78 che prevede il ritiro del libretto, 370€ di multa e moto in revisione

ma che cos'è l'alloggiamento targa?....ce lo dice l'articolo 259 del regolamento d'attuazione del codice

Link a pagina di Aci.it

che dice precisamente

Citazione:
Art. 259. - Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;

c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;

f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);

g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260 (1).

(1) Così modificato dall'art. 3, d.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.


Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.



il quale,tradotto, ci dice che se la nostra targa rispetta quanto scritto, e se per farlo fluttua nell'aria, o è appesa con lo spago ciò non conta...in quanto le cartatteristiche dell'ALLOGGIAMENTO TARGA sono comunque rispettate; ergo, potete mettere il portarga che volete..ma l'alloggiamento deve rispettare quanto sopra e, in più ovviamente, presentare luce e catadiottro omologati




per la questione freccie e tutto il resto purtroppo le cose sono meno rosee...mi risponde Rizoma per e-mail




Citazione:
Gentilissimo,



risponderò a lei e a tutti i motociclisti che come lei hanno poco presente i cavilli del nostro codice stradale:



in merito all’omologazione di un qualsiasi pezzo (sia una freccia come uno scarico, etc.) bisogna sottostare a normative dettate da articoli di legge che precisano le caratteristiche costruttive del pezzo. Una volta creato il pezzo bisogna testarlo in modo che venga data l’omologazione all’articolo.



A questo punto l’oggetto in questione può fregiarsi dei timbri e della notifica di omologazione. Ma non è finita qui.



Qualora si desidera montare l’articolo su di una moto (sia l’articolo specifico o universale) è necessario avere il nullaosta da parte della casa costruttrice, documento che nessun produttore rilascia in quanto nessun costruttore di moto si fa carico delle problematiche che possono nascere dall’utilizzo di articoli non originali. A questo punto subentra la legge che impone il collaudo degli articoli, cioè una vera e propria prova su strada dei pezzi montati ed un controllo minuzioso delle omologazioni che il suddetto prodotto porta con se.

Una volta passato il collaudo la motorizzazione civile rilascia il nullaosta che verrà apportato a libretto: a questo punto anche per la legge italiana l’articolo in questione ha diritto ad essere montato su quella specifica moto.



Tutto questo naturalmente ha un costo, in primis per la casa produttrice di accessori per quanto riguarda le omologazioni e secondariamente per l’acquirente che deve sostenere i costi di collaudo presso al motorizzazione; oltre ad un dispendio di tempo notevole.



Concludendo, tutto questo è uguale a ciò che accade in Germania con il TUV soltanto che questo è riconosciuto dalla motorizzazione (quindi non è necessario effettuare collaudi poiché già fatti dalla casa produttrice a cui è stata data la certificazione TUV ) ed i costi per la messa a libretto sono molto popolari.

Con l’unificazione europea e l’abolizione delle frontiere stiamo arrivando anche a questa possibilità in Italia, ma come ben sabbiamo i tempi burocratici italiani sono lunghi e spesso le pratiche di attivazione complicate.



Da parte nostra noi siamo già certificati TUV e quindi i nostri articoli rispondono già alle caratteristiche dovute, purtroppo in Italia questo ad oggi ancora non è gratificante ed è necessario effettuare un ulteriore collaudo da parte del privato presso la motorizzazione.



Cortesemente

Davide Pagani

Sale Italy



Rizoma srl

Via Montegolico 168

21010 San Macario (VA)

Tel.0331.235790 - 234937

Fax.0331.236296

Link a pagina di Rizoma.com



pagani@rizoma.com


rispondo io
Grazie infinite per la sua dettagliata risposta



quindi, purtroppo per noi, mi pare di capire che la questione sta come segue:



1) i prodotti da voi commercializzati riportano un'omologazione EUROPEA che consente la serena circolazione di un veicolo che li installi solamente in nazioni MODERNE(dal punto di pista legislativo) come la Germania



2) L'Italia non è una nazione moderna


3) la recente bocciatura del decreto Bersani, nella sua parte che era volta a creare in Italia una situazione del tutto simile a quella tedesca fa si che noi poveri motociclisti italiani dovremo ancora per chissà quanto tempo continuare a sentirci dei criminali solamente perchè installiamo una freccetta omologata per l'Europa ma non per l'Italia



La ringrazio ancora per la sua cortesia

Mi permetto di aggiungere un commento personale.."che tristezza di nazione che siamo"



NEEKO72



e risponde ancora rizoma

Ha azzeccato benissimo i punti della mia spiegazione e concordo con lei nel fatto che sia ormai tempo di modernizzarci o almeno portarci al passo con altre nazioni (quali la Germania) sicuramente più attente verso i consumatori.




e mi scrive anche LIGHTECH


Citazione:
Gentile Sig. NEEKO72



l’argomento da lei affrontato ha sicuramente una certa importanza ma è anche complicato da chiarire.



Cercando di semplificare, posso dirle che le autorità dell’ordine hanno ragione nell’affermare che l’omologazione deve essere specifica e non generica.

Ad esempio, le nostre pedane sono state recentemente omologate TÜV che è un’omologazione fatta sul veicolo. Ciò significa che assieme alla confezione forniamo anche il documento dell’omologazione che il pilota dovrà tenere assieme al libretto di circolazione. Di conseguenza nessuna autorità potrà contestare nulla, e se lo fa il pilota può tranquillamente difendersi con il semplice documento di omologazione. Tale documento, però, al momento non viene fornito per l’Italia in quanto stando alle ultime normative non è obbligatorio.

La differenza con altri prodotti omologati, ad esempio con le nostre frecce, sta nel tipo di omologazione. L’omologazione delle nostre frecce, infatti, non è specifica per mezzo ma è generale; ciò significa che le frecce sono state prodotte seguendo alcune normative CEE (omologazione 97-14-CE). Ecco quindi che le autorità potrebbero contestarla e ritenerla nulla.



Il problema principale è che per ottenere un’omologazione specifica (quindi non contestabile dalle autorità) oltre a richiedere un sacco di denaro richiede anche un sacco di tempo. Ma soprattutto non è facile ottenerla; le normative cambiano di continuo, i prodotti aftermarket che vengono contestati sono tantissimi, per non parlare di tutti i tipi di moto che esistono…neanche le autorità competenti a volte non sanno come muoversi.



E’ comunque un problema che stiamo affrontando internamente alla nostra azienda, e in futuro sicuramente ci saranno delle novità per quanto riguarda l’omologazione dei nostri prodotti… Magari quando le normative saranno più stabili e orientate ad aiutare anziché a creare problemi…



Spero di esserle stata utile. Per qualsiasi altra informazione lo staff Lightech rimane a disposizione.



Cordiali saluti,



Lightech s.r.l.

Sara Girardi

Commercial Dept./Ufficio Commerciale

tel/phone: +39 0438 453010

fax: +39 0438 655919

e-mail: info@lightech.it


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