targhe ciclomotori

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targhe ciclomotori

Messaggioda robi » venerdì 21 aprile 2006, 17:12

questo è il nuovo decreto in materia di targhe dei ciclomotori a modifica del codice della strada.


Ciclomotori: modifiche al codice della strada con particolare riguardo alle targhe
D.P.R. 06.03.2006 n° 153 , G.U. 15.04.2006
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Con DPR n. 153 del 6 marzo 2006 è stato approvato un regolamento finalizzato ad armonizzare le disposizioni del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada con le modifiche legislative intervenute in materia di circolazione dei ciclomotori, con particolare riguardo alle targhe degli stessi.

(Altalex, 21 aprile 2006)




DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2006, n.153


Modifiche agli articoli 248, 249, 250, 251, 252 nonche' agli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

(GU n. 89 del 15-4-2006)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;


E m a n a


il seguente regolamento:


Art. 1.


Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.

2. Non puo' essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico gia' assegnato ad altra targa.

3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di piu' veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».




Art. 2.


Modifiche all'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. L'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 249 (Utilizzazione della targa in caso di trasferimento di proprieta' dei ciclomotori). - 1. In caso di trasferimento di proprieta', o di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, o di patto di riservato dominio del ciclomotore, la targa rimane in possesso del titolare che puo' riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne dato comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 per l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice. L'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli dei dati relativi alla proprieta' non muta la natura giuridica di bene mobile non registrato del ciclomotore ed e' effettuata, ai fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.

2. Il titolare che non intenda riutilizzare la targa assegnatagli provvede alla sua distruzione e ne da' comunicazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251, con le modalita' stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento della sezione "ciclomotori" dell'Archivio nazionale dei veicoli.».




Art. 3.


Modifiche all'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. All'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Caratteristiche e modalita' di applicazione della targa per ciclomotori»;

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La targa e' composta da sei caratteri alfanumerici, nonche' dal marchio ufficiale della Repubblica italiana. Il fondo della targa e' bianco. Il colore dei caratteri e del marchio ufficiale della Repubblica italiana e' nero. I caratteri alfanumerici sono realizzati mediante imbutitura, profonda 1,4 \pm 0,1 millimetri, su un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 \pm 0,05 millimetri, ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.

2. La forma e le dimensioni della targa e del marchio sono indicati nella figura III 3; il formato dei caratteri nella tabella III 2.»;

c) il comma 3 e' soppresso;

d) al comma 4, le parole: «dalla Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;

e) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato» sono sostituite dalle seguenti: «La targa non deve essere necessariamente illuminata»; nel secondo periodo, la parola: «Esso» e' sostituita dalla seguente:

«Essa»;

f) il comma 6 e' soppresso;

g) al comma 7 le parole: «nei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 2».




Art. 4.


Modifiche all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. L'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 251 (Affidamento delle procedure di rilascio di targhe e certificati di circolazione). - 1. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono disciplinate le modalita' di affidamento, senza oneri per lo Stato, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori, ai soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, che ne facciano richiesta.

2. I soggetti che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, abilitati al rilascio delle targhe e dei certificati di circolazione dei ciclomotori ai sensi del comma 1, espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, l'insegna indicata nella figura III 3/a.




Art. 5.


Modifiche all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. L'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 252 (Adempimenti dell'intestatario del certificato di circolazione). - 1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di circolazione, l'intestatario dello stesso, entro quarantotto ore, ne fa denuncia agli organi di Polizia e chiede il duplicato ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciarlo contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analogamente procede in caso di deterioramento del certificato di circolazione, previa consegna del documento deteriorato.

2. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione, entro quarantotto ore, chiede il rilascio di un nuovo certificato e l'emissione di una nuova targa ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvede a rilasciare il nuovo certificato e la nuova targa contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Analogamente procede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa.

3. Il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri aggiorna telematicamente gli archivi del Ministero dell'interno in relazione alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, rientra in possesso del certificato di circolazione o della targa smarriti o sottratti, provvede alla loro distruzione.

5. In caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche intestatarie di certificati di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta da parte degli interessati, devono trasmettere all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto cartaceo, secondo la modulistica prescritta dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo sopra citato provvede ad aggiornare il certificato di circolazione trasmettendo per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione.

6. Nei casi non previsti al comma 5, l'intestatario deve chiedere, entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, l'aggiornamento del certificato di circolazione ad un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri o ad uno dei soggetti di cui all'articolo 251 che provvedono a rilasciare contestualmente alla domanda, con le modalita' prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tagliando, recante la nuova residenza, da apporre sul certificato di circolazione.».




Art. 6.


Modifiche agli allegati al titolo III, figura III 3 Articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. All'allegato al titolo III la figura III 3 articolo 250 -

CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 1.




Art. 7.


Modifiche all'allegato al titolo III - articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. All'allegato al titolo III la tabella III 2 articolo 250 -

CARATTERI PER I CONTRASSEGNI DEI CICLOMOTORI, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituita dall'Allegato 2.




Art. 8.


Modifiche all'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495


1. All'allegato al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la figura III 3 articolo 250 e' inserita la figura III3/a articolo 251, di cui all'Allegato 3.




Art. 9.


Disposizioni transitorie


1. E' fatta sempre salva la possibilita' per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, gia' immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.




Art. 10.


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 marzo 2006


CIAMPI
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Re: targhe ciclomotori

Messaggioda Ginopilotino » venerdì 21 aprile 2006, 17:22

Grande robi, super attivo!!

Quasi quasi targo da ciclomotore la mia bimba (la hornet, non la baghi!)
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Bigorrah! Cos'è codesto barrito? Voce di aliofante salvatico?

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Messaggioda Chrys75 » venerdì 28 aprile 2006, 22:11

Scusami robi... non ho capito!!! :testate: :testate:

Quindi io ho comperato per mia moglie un ciclomotre da un privato, questo mi ha conseganto libretto e motorino quindi risulta ancora intestato a lui...

uso la targa che mio padre aveva ad un altro ciclomotore...


sono fuorilegge a manetta!! Giusto???

cosa devo fare per mettermi in regola?
Grazie
Il mio motoclub!
http://www.4inlinea.com

tuning, itinerari, tecnica e molto altro!!

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targhe ciclomotori

Messaggioda robi » martedì 2 maggio 2006, 11:46

allora vediamo di fare un pò di chiarezza:

Dopo un iter legislativo che si protraeva ormai da quasi due anni, sulla G.U. n. 89 del 15 aprile scorso è stato pubblicato il D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153 che, modificando gli articoli 248, 249, 250, 251 e 252 del Regolamento del Codice della strada, renderà operativi la targa ed il certificato di circolazione dei ciclomotori (finora definiti contrassegno di circolazione e certificato di idoneità tecnica).
Le nuove disposizioni entreranno in vigore soltanto il 14 luglio 2006, ovvero il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto citato.
le principali novità sono le seguenti:

1)la targa, composta da un codice alfanumerico, sarà strettamente legata al titolare e al ciclomotore identificato nel certificato di circolazione, del quale il titolare stesso risulterà intestatario. Chi risulterà intestatario di più veicoli dovrà conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe;

2) la natura giuridica del ciclomotore non è stata mutata, rimanendo tale veicolo un bene mobile non registrato. Pertanto, la comunicazione del trasferimento di proprietà del ciclomotore all'Archivio nazionale dei veicoli, previsto dall'art. 2 del decreto, da parte del titolare, ha solo valenza di notizia per l'individuazione del responsabile della circolazione;

3) in caso di trasferimento di proprietà del ciclomotore la targa rimarrà in possesso del titolare che potrà riutilizzarla per una successiva richiesta di certificato di circolazione dopo averne appunto dato comunicazione all'Archivio nazionale dei veicoli. Qualora il titolare della targa non intenda riutilizzarla, egli provvederà alla sua distruzione, dandone opportuna informazione;

4) Qualora vi sia smarrimento, distruzione o deterioramento del certificato di circolazione, l'intestatario dovrà farne denuncia entro 48 ore agli Organi di polizia e dovrà chiedere un duplicato ad un ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC).
Qualora vi sia smarrimento, distruzione o deterioramento della targa, l'intestatario del corrispondente certificato di circolazione dovrà farne denuncia entro 48 ore agli Organi di polizia e richiedere il rilascio di un nuovo certificato di circolazione e di una nuova targa ad un ufficio del D.T.T.
Qualora vi sia trasferimento di residenza dell'intestatario del certificato di circolazione, i comuni, previa obbligatoria richiesta dell'interessato, dovranno trasmettere all'Ufficio centrale operativo del D.T.T. notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza nel termine di 30 giorni decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. L'Ufficio centrale operativo trasmetterà per posta all'intestatario un tagliando di convalida da apporre sul certificato di circolazione. E' altresì previsto che l'intestatario possa richiedere, sempre entro trenta giorni dal trasferimento di residenza, il rilascio del tagliando, recante la nuova residenza, ad un ufficio del D.T.T.;

5) all'interno delle Disposizioni transitorie è previsto che "è fatta sempre salva la possibilità di chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione prima del 14 luglio 2006, di richiedere il rilascio della targa e del certificato di circolazione presso un ufficio del D.T.T."
Di conseguenza, dal prossimo 14 luglio avremo in circolazione (chissà fino a quando) sia ciclomotori con contrassegno di identificazione e certificato di idoneità sia con targa e certificato di circolazione.


Nel tuo caso il motorino risulta intestato a tuo padre, visto che il precedente proprietario ti ha consegnato il libretto e il veicolo, ricordati che stiamo parlando di beni mobili non registrati, cioè in caso di trasferimento di proprietà da un soggetto ad un altro non occore trascrivere al pra tae passaggio di proprietà.
In pratica adesso tua moglie circola con un veicolo che risulta intestato a tuo padre e fin qui no problem e come se io circolassi con la tua moto...se non te l'ho rubata non ci sono problemi ed ho i documenti.
Se tu vorrai vendere un giorno il motorino, dovrai far si che tuo padre (visto che usi una sua targa e che risulta lui quale intestario del mezzo) dovrà fare una denuncia all'Archivio indicato nel decreto affinché si porti a conoscenza l'autorità del nuovo titolare in caso di responsabilità derivante da circolazione del motorino.
Se hai dubbi in proposito....chiedi pure

ps ricordatevi sempre niente allarmismi....

un saluto dal vostro legale...
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Messaggioda alexos » giovedì 3 agosto 2006, 16:47

Ops... io ho ceduto la mia vecchia Europa 50 ad un tizio un po' di tempo fa, però non ho fato alcuna denuncia... la targa ce l'ho io sulla scrivania, da ormai tanti anni, perchè non la usavo più.
Robi, devo fare qualcosa? Devo far cambiare il proprietario? La targa è intestata a mia mamma.
Grazie
Alexos

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Messaggioda robi » giovedì 3 agosto 2006, 17:27

alexos ha scritto:Ops... io ho ceduto la mia vecchia Europa 50 ad un tizio un po' di tempo fa, però non ho fato alcuna denuncia... la targa ce l'ho io sulla scrivania, da ormai tanti anni, perchè non la usavo più.
Robi, devo fare qualcosa? Devo far cambiare il proprietario? La targa è intestata a mia mamma.
Grazie


Per ragioni di sicurezza io la denuncia la farei, chiedendo poi se devono essere effettuati ulteriori adempimenti.
Ciò lo vorrai fare ma solo per essere più sicuro, perchè in ogni caso hai il contratto di vendita ed ora il veicolo risulta a tutti gli effetti perchè circola con un'altra targa del nuovo acquirente.
Io farei una telefonata per saperne di più.... :bene:
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Messaggioda d3d4lus » lunedì 27 novembre 2006, 18:04

Riguardo alla nuova legge sui ciclomotori... perchè ora ci sono in giro ciclomotori con la targha quadrata? Centra per caso con questa nuova legge?
(Non :ciapastatamponata: anche se la domanda può sembrare troppo ovvia! :rido: )

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Messaggioda rallysta » lunedì 27 novembre 2006, 18:08

d3d4lus ha scritto:Riguardo alla nuova legge sui ciclomotori... perchè ora ci sono in giro ciclomotori con la targha quadrata? Centra per caso con questa nuova legge?
(Non :ciapastatamponata: anche se la domanda può sembrare troppo ovvia! :rido: )


se ha la targa quadrata e sei maggiorenne puoi caricare!

;)
:rallysta: Dove passo io... Non cresce più l'erba! :ossom:


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